top of page
Cerca

Leggi le ultime news sul mondo condominiale

Staff Anaci Messina

CASSAZIONE 19 APRILE 2017, N. 9911

VIZI E DIFETTI COSTRUTTIVI. RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTURE E LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL’AMMINISTRATORE

A seguito di gravi vizi e difetti riscontrati all’immobile, il Condominio conveniva in giudizio il costruttore che nel frattempo aveva venduto l’intero stabile. L’impresa costruttrice respinge ogni responsabilità in quanto la costruzione dell’edifico era stata appaltata ad altra impresa. Gli Ermellini evidenziano che la giurisprudenza della Cassazione è costante nell'affermare che l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorchè lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera, e sempre che si tratti di gravi difetti, i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina o di evidente pericolo) di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudichino o menomino in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità del medesimo. Nella circostanza l’impresa convenuta aveva eccepito la legittimazione processuale dell’amministratore. Sull’argomento i Giudici di Piazza Cavour riconoscono la legittimazione a proporre l'azione di cui all'art. 1669 c.c., relativa ai gravi difetti di costruzione che possono porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale, anche senza preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale.

Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

INPS e invalidità civile L’INPS, con circolare nr. 74/2017 ha annunciato che la casa di abitazione non fa più reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni d'invalidità civile; pertanto dal 1° gennaio, alle richieste di assegni e indennità per invalidi, ciechi e sordi, sarà applicata la stessa disciplina prevista per il riconoscimento della pensione sociale escludendo, pertanto, dal requisito reddituale sia la casa di abitazione, sia gli assegni familiari.

Agevolazione prima casa Con la risoluzione nr. 53/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per coloro che comprando la “prima casa” dichiarano che l’abitazione oggetto di acquisto si trova nel Comune dove svolgono la propria attività lavorativa, è possibile rettificare entro 18 mesi dalla data del rogito questa dichiarazione, con un atto successivo, affermando che la casa risulta essere ubicata nel comune in cui l’acquirente intende trasferire la propria residenza. Qualora il contribuente non apra lo studio professionale nello stesso comune, così come invece risulta avere dichiarato in sede di acquisto dell'immobile, per non perdere il beneficio fiscale, dovrà trasferire la propria residenza nel medesimo comune entro 18 mesi dalla data del rogito, sempre che il termine sia ancora pendente e che nel frattempo non sia già arrivato un avviso di liquidazione emesso dal fisco con il quale si rilevi la mancanza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa nella località dichiarata.


98 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
  • Facebook Black Round
  • Google+ Black Round

© 2016 by Anaci Messina. Proudly created by MGH-ADV

Iscriviti ai nostri aggiornamenti

bottom of page