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DELIBERE IMPUGNABILI SOLO DAL CONDOMINO NON CONVOCATO

Staff Anaci Messina

CASSAZIONE 31 MARZO 2017, N. 8520

In tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

Trova, dunque, applicazione in materia l'art. 1441 c.c., secondo il quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge. Ne consegue che il condomino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per la omessa convocazione di altri condomini.

Estratto a cura del Centro Studi Nazionale ANACI

Per leggere la sentenza, clicca QUI


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