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La CTP Milano con la sentenza n. 4512/2016, pronunciata dalla sezione 46 ha stabilito che non può avere l’agevolazione prima casa chi nel rogito d’acquisto si obblighi a trasferire la propria residenza nel comune dove si trova l’abitazione oggetto di beneficio fiscale senza poi mantenere detto impegno, anche se nel frattempo il contribuente abbia trasferito in tale comune la sede della propria attività lavorativa.